07 febbraio 2020
FEB072020

BONUS FACCIATE 2020

BONUS FACCIATE 2020

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Circolare n. 2 Agenzia delle Entrate

In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici: la prima include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la seconda, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

L'ufficio ha predisposto le mappe dei centri abitati del Comune di San Stino di Livenza con l'indicazione delle zone A e B, zone in cui è possibile usufruire del bonus facciate previsto dalla finanziaria del 2020. Le mappe hanno carattere indicativo, ogni puntuale informazione può essere assunta dalla pianificazione urbanistica presente sul sito o presso lo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune

Mappa del Capoluogo e Bivio;

Mappa di Corbolone;

Mappa di Biverone;

Mappa di La Salute e Ca Cottoni;

Mappa di Ottava Presa;

Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.

Si applicano le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

PRESENTAZIONE

Di norma è necessario presentare una C.I.L.A., esclusivamente mediante un tecnico delegato dal proprietario, il locatario, o altro soggetto avente titolo.

COSTI

E’ previsto il pagamento di 50 €. per diritti di segreteria. Il versamento può essere effettuato:



Attenzione!! Sulle somme versate NON deve essere applicata la ritenuta dell' 8% relativa alla Ristrutturazione Edilizia (art. 16 bis DPR 917/86).

TEMPI

La comunicazione è immediatamente efficace. Subito dopo la presentazione è possibile iniziare i lavori.

NOTE

La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

UFFICIO COMPETENTE

Sportello unico per l'edilizia 

Data creazione: 22-10-2008    |    Data ultima modifica: 22-02-2019
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