18 giugno 2019
GIU182019

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

DELIBERAZIONE C.C. 19/2019
REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA
MODELLO DI DOMANDA

Il Consiglio Comunale, nella seduta del 5 giugno 2019, ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento.

Può presentare istanza di definizione agevolata chi ha ricevuto, negli anni dal 2000 al 2017, un'ingiunzione fiscale dal Concessionario della riscossione coattiva STEP s.r.l. per il pagamento di somme non versate a titolo di ICI, IMU, TIA, TARES, Imposta Pubblicità, TOSAP, Violazioni del Codice della Strada.

Il contribuente che aderisce potrà estinguere il suo debito senza versare la sanzione ma pagando la quota dovuta a titolo di capitale, gli interessi, le spese relative alla riscossione coattiva, le spese di notifica dell'ingiunzione di pagamento e le spese per eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Nel caso di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, il contribuente che aderirà non dovrà versare gli interessi moratori nè la maggiorazione di un decimo per ogni semestre di cui all'art. 27, sesto comma, della Legge 689/1981.

Le istanze di adesione alla definizione agevolata vanno presentate al Concessionario STEP s.r.l. entro e non oltre il 31 agosto 2019.

Il pagamento potrà essere effettuato scegliendo tra le seguenti opzioni:

Rata unica: scadenza 30.11.2019;
N. 2 rate: scadenze 30.11.2019 e 31.03.2020;
N. 3 rate: scadenze 30.11.2019, 31.03.2020 e 31.07.2020;
N. 4 rate: scadenze 30.11.2019, 31.03.2020, 31.07.2020 e 30.11.2000.

Per maggiori informazioni rivolgersi al Concessionario STEP s.r.l. – tel. 0432.907617 - oppure all'Ufficio Tributi del Comune – tel. 0421.473925/943.

Data creazione: 22-10-2008    |    Data ultima modifica: 22-02-2019
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