PRECEDENTI ORDINANZE REGIONALI

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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 36 del 09 marzo 2021

⚠ Didattica a distanza per seconde e terze medie e istituti superiori del nostro territorio a partire da giovedì 11.03.2021

✅ È disposta la didattica esclusivamente con modalità a distanza per gli studenti a partire dalla seconda classe delle scuole secondarie di primo grado e per le classi delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, anche serali, aventi sedi nel territorio dei distretti sanitari in relazione ai quali il SISP competente rileva un livello di contagio superiore a quello di 250 casi su 100.000 abitanti su base settimanale
✅ La misura di cui al punto precedente ha effetto dal giorno indicato nella comunicazione con la quale il SISP competente per ciascun distretto informa gli istituti scolastici del relativo territorio dell’avvenuto superamento del livello di contagio di 250 casi su 100.000 abitanti. Deve, comunque, essere garantito un preavviso di 48 ore alle scuole
✅ La comunicazione del SISP indica anche la durata della sospensione della didattica in presenza, che non potrà essere inferiore a 14 giorni
✅ Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività didattiche che richiedano l’uso dei laboratori e per l’effettiva inclusione gli studenti disabili o con bisogni educativi speciali
✅ La presente ordinanza ha effetto dalla pubblicazione fino al 6 aprile 2021, salva proroga o modifica anticipata disposta con apposita ordinanza conseguente al mutamento delle condizioni di contagio


ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 11 del 09 Febbraio 2021 
In sintesi:
➡️ E' consentita dalle ore 15.00 alle ore 18.00 l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati negli spazi disponibili da parte del singolo esercizio e in ogni caso nel rispetto dell’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e delle altre disposizioni delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni.
La mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande.

➡️ I servizi di ristorazione devono esporre all’ingresso un cartello indicando il numero massimo di persone ammesse nel locale.
➡️ È vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell’esercizio di somministrazione.
➡️ È sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio.









bollettino prima paginaOrdinanza del Presidente della Regione Veneto, valida da sabato 19 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 
Misure relative allo spostamento individuale
✅ Spostamenti tra Comuni del Veneto
Dal 19 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021, dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un Comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione.
Lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale.
✅ Servizi alla persona
E’ sempre possibile lo spostamento fuori comune per usufruire di servizi alla persona (lavanderia, acconciatura, estetista, ecc.).
✅ Spostamenti verso ristoranti
I ristoranti collocati in comuni diversi da quello di residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14; il rientro presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario, a seguito della consumazione del pranzo-
✅ Spostamento relativo a minori
Sono sempre possibili gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. E’ sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori.
✅ Spostamento per matrimoni e funerali
E’ sempre possibile lo spostamento tra comuni per partecipare a matrimoni e funerali, da svolgere nel rispetto delle linee guida.
✅ Spostamenti per accesso a trasporto collettivo (aerei, treni, navigazione, pulman, ecc.).
E’ sempre possibile lo spostamento da e per stazioni di trasporto pubblico per esigenze proprie di viaggio e per accompagnamento di altri soggetti.
✅ Spostamento verso la seconda casa
E’ sempre possibile il raggiungimento della seconda casa.
✅ Spostamenti dei soggetti in soggiorno turistico
Per i soggetti che si trovano in albergo, seconda casa o simili, il comune di “riferimento” dal cui territorio operano le limitazioni è quello in cui si trovano l’albergo, seconda casa o simili.
✅ Orario raccomandato di accesso agli esercizi commerciali e ai servizi
Per ridurre i contatti e contenere gli assembramenti, si fa forte raccomandazione affinché l’accesso agli esercizi commerciali e ai servizi del comune di residenza o dimora avvenga dopo le ore 14.
✅ Autocertificazione
Per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, nell’autocertificazione conforme al modello statale reperibile al link
autodichiarazione e da esibire all’organo di controllo.
La mancata esibizione dell’autocertificazione determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di legge.
Vengono confermati i contenuti dell'ordinanza n. 167 del 10 dicembre 2020.


ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 167 del 10 dicembre 2020

In vigore dal sabato12.12.2020 fino al 15.01.2020 salvo ulteriori ordinanze di modifica.

Comportamenti individuali

✅ Obbligatorio l’uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, al di fuori dell'abitazione.
✅ Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per la pratica del fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza interpersonale minima di un metro.
✅ Obbligatorio l’utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi.
✅ L’attività sportiva o motoria e le passeggiate all’aperto sono effettuate presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i soggetti che risiedono o dimorano in tali aree.
✅ È fortemente raccomandato di non recarsi in altra abitazione di un nucleo familiare diverso dal proprio se non per necessità o motivi di lavoro.

Esercizi di commercio al dettaglio

✅ L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.
✅ In tutti gli esercizi, valgono i seguenti limiti di compresenza di persone:
➖ per i locali con una superficie fino a quaranta metri quadri è consentito l’accesso ad un solo cliente per volta;
➖ per i locali con una superficie superiore a quaranta metri quadri è consentito l’accesso di un cliente ogni venti metri quadri.
✅ L'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto è ammessa esclusivamente nei Comuni dotati di un piano che preveda le seguenti condizioni minimali:
nel caso di mercati all'aperto, ove possibile, una perimetrazione o altra forma di delimitazione, anche mediante cartelli, tale da convogliare l’accesso e l’uscita dei consumatori, possibilmente, verso uno specifico varco che consenta un controllo sulle presenze e la prevenzione di affollamenti e assembramenti.
(Domani mattina a fronte di questa ordinanza pubblicata poco fa, valuteremo l'ubicazione del mercato settimanale del capoluogo di sabato).

 Esercizi di ristorazione e simili

✅ L’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 11 alle 15, prioritariamente occupando i posti a sedere, ove presenti, sia all’interno che all’esterno dei locali e, riempiti i posti a sedere o in caso di assenza di posti a sedere, rispettando rigorosamente il distanziamento interpersonale.
✅ Dalle ore 15 alla chiusura l’attività si svolge solo a favore di avventori regolarmente seduti nei posti interni ed esterni del locale.
✅ La mascherina va utilizzata sia in piedi che seduti, anche durante la conversazione, salvo che nel tempo strettamente necessario per la consumazione.
✅ Non possono essere collocati più di quattro avventori per tavolo, anche se conviventi, con rispetto in ogni caso dell’obbligo di distanziamento di un metro.
✅ I servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) devono esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale ed evitare l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.
✅ La consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell’esercizio di vendita o in luoghi affollati, salvo che per gli alimenti da consumare nell’immediatezza dell’asporto.
✅ La vendita di alimenti e bevande con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.
✅ È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni preferibilmente dalle ore 10.00 alle ore 12.00.


ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 n. 159 del 27 novembre 2020

Il Presidente della Regione Veneto ha emanato una nuova ordinanza valida fino al 4 dicembre per riaprire al sabato le medie e grandi strutture di vendita sopra i 250 mq (non i ce tri commerciali che rimangono chiusi come previsto dal DPCM).
Restano in vigore le limitazioni nel numero si ingressi per i clienti in base alla metratura dell'esercizio



Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N. 84 del 13.08.2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni
Allegato 1 Paesi l’ingresso dai quali dà luogo ad obbligo di quarantena
Allegato 2 Paesi che danno luogo ad obbligo di test di screening per la ricerca di SARS-CoV-2
Allegato 3 Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N. 81 del 31.07.2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N. 65 del 09.07.2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni




ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 64 del 6 luglio 2020
Le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno effetto dal 7 luglio 2020 al 31 luglio 2020;



Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 56 del 4 giugno 2020,

efficace dall’8 giugno 2020 al 27 giugno 2020

Servizi per l’infanzia 0/3 anni
Dall’8 giugno 2020 è consentito lo svolgimento di servizi per l’infanzia per bambini di età compresa tra 0 e 3 anni nel rispetto delle corrispondenti disposizioni delle linee di indirizzo contenute nell’allegato 2 dell’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;
✅ Informatori scientifici
Agli informatori scientifici è consentito, ai fini dello svolgimento dell’attività professionale e negli orari d’ufficio, l’accesso alle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Regionale anche in deroga alle disposizioni limitative degli accessi adottate dalle singole strutture e nel rispetto delle prescrizioni relative all’uso di dispositivi personali e al distanziamento personale in funzione della prevenzione del contagio da covid-19;
✅ Sale giochi per bambini e adolescenti
E’ consentita l’attività delle sale gioco per bambini e adolescenti nel rispetto della scheda riguardante le aree giochi per bambini contenuta nell’allegato 1) dell’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;
✅ Piscine condominiali
L’utilizzo delle piscine condominiali di edifici con almeno 9 unità abitative, anche non interessate da locazioni turistiche di breve durata o altre strutture turistico-alberghiere o extralberghiere, è subordinato al rispetto delle disposizioni stabilite per le piscine contenute nell’apposita scheda dell’allegato 1) dell’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;
✅ Servizi semiresidenziali per minori
E’ consentito lo svolgimento delle attività sociali delle comunità educative diurne che ospitano anche minori con problemi psicopatologici, in conformità alle disposizioni di cui all’allegato n. 1 della presente ordinanza, con le annesse dichiarazioni non vincolanti.


ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 55 del 29 maggio 2020
NewLinee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive
NewLinee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 0-17 anni
NewLinee di indirizzo Strutture residenziali extraospedaliere


ORDINANZA REGIONALE DEL VENETO IN VIGORE DAL 1°GIUGNO E VALIDA FINO AL 15 GIUGNO 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

 MASCHERINA: obbligo all'utilizzo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e nei luoghi all'aperto dove non è possibile il distanziamento sociale fra non conviventi o dove ci sia il rischio di assembramenti. Sono esentati i bambini sotto i 6 anni e i disabili.

 Si potrà camminare all'aperto senza mascherina, tranne quando si incontra qualcuno con cui ci si ferma a parlare.

 In auto fra non conviventi o si sta ad un metro di distanza oppure si utilizza la mascherina.

Sono vietati gli assembramenti in luogo pubblico fra non conviventi.

 Sono consentiti gli incontri in luogo privato, fatte salve le misure igieniche.

 Per tutte le attività già riaperte vengono fornite nuove linee guida.

 Vengono riaperte le strutture termali e i centri benessere.

 Nuove linee guida per i centri estivi per bambini e adolescenti sopra i 3 anni.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 50 del 23 maggio 2020
Opgr_50_2020_allegato_1
Opgr_50_2020_allegato_2
Linee_guida_riapertura_Attivita_economiche_e_produttive

La Regione Veneto ha siglato accordi con la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Friuli-Venezia Giulia e, in data odierna, con la Regione Emilia-Romagna per consentire le visite ai congiunti di province a confine con il Veneto.

Sono, pertanto, consentiti gli spostamenti per far visita ai congiunti, muniti di autocertificazione, nei seguenti casi:
- le province di Verona, Vicenza e Belluno con la Provincia di Trento;
- la provincia di Treviso con la provincia di Pordenone;
- la provincia di Venezia con la provincia di Pordenone e Udine;
- la provincia di Rovigo con la provincia di Ferrara

il modello di autocertificazione sarà disponibile nella pagina dedicata











ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 48 del 17 maggio 2020

Mascherina: resta obbligatoria fuori dall'abitazione. Deve essere correttamente indossata. Deroghe per chi compie attività fisica intensa. Multa da 400 a 3000 euro. Sanzioni raccolte a favore ricerca coronavirus.

Spostamenti dentro la Regione, salvo accordi per visite a congiunti e previo accordo bilaterale.

✅ Stop autocertificazione per gli spostamenti nella propria regione. Dal 3 giugno spostamenti anche tra regioni e frontiere UE riaperte.

✅ Ok incontri anche con gli amici, dentro regione.

✅ Sempre distanza sociale di almeno un metro. No assembramenti. Mascherine nei luoghi pubblici e negli ambienti chiusi.

✅ Dal 15 giugno servizi per l'infanzia, ludico ricreative.

✅ In arrivo Decreto Semplificazione.

✅ In arrivo sperimentazione App Immuni

✅ Esami di maturità dal 17 giugno.

RIAPERTURA DAL 18 MAGGIO
1. Esercizi di somministrazione (ristoranti, bar, pub, pizzerie etc..)
2. Stabilimenti balneari
3. Strutture ricettive, anche extraalberghiere, rifugi alpini e campeggi.
4. Servizi alla persona, quindi parrucchieri, barbieri ed estetiste, ad esclusione dei tatuatori, bagno turco, saune e attività termali.
5. Commercio al dettaglio, senza esclusione di categorie merceologiche.
6. Mercati settimanali e commercio ambulante
7. Uffici
8. Autoscuole
9. Produzioni teatrali
10. Piscine
11. Palestre, anche per corsi, senza contatto fisico
12. Impianti sportivi all'aperto, salvo spogliatoi
13. Musei, archivi e BIBLIOTECHE
14. Parchi zoologici e giardini botanici
15. Seggiovie
16. Attività di formazione
17. Funzioni religiose, secondo protocolli.

ATTIVITÀ SOSPESE:
1. Centri termali, salvo per motivi di cura
2. Sale giochi
3. Centri ricreativi
4. Parchi divertimenti

I testi sono accompagnati da apposite linee guida e protocolli che sono essenziali per poter riaprire la propria attività in sicurezza. Attenzione alle sanzioni.

 Ordinanza regione Veneto del 17 maggio 2020
 DPCM-17-05-2020-firmato   --   Dpcm_20200517_allegati



ORDINANZA REGIONALE DEL 4 MAGGIO - n 46
La presente ordinanza ha effetto dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 incluso;


I principali provvedimenti sono:

✅ Spostamenti nel territorio regionale

Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale se riguardanti il
coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge) nonché le eventuali altre persone indicate nei chiarimenti pubblicati nel sito della Regione.

Gli spostamenti sono possibili mediante utilizzo di un mezzo di trasporto anche da parte di più conviventi.
Sono ammessi gli spostamenti per gli acquisti di beni e servizi di cui sia ammessa la vendita e la prestazione, anche al di fuori del comune di residenza (es. alimentari,
ferramenta, autolavaggi e ogni altra attività economica di cui sia ammesso lo svolgimento).

✅ Distanziamento

Il distanziamento non si applica tra persone conviventi.

✅ Misure di prevenzione generali nell'intero territorio regionale

In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l’utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante.

Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura
di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilita'.

Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di
mascherina o copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima.

✅ Attività motoria e sportiva nel territorio regionale.

E’ consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco e a segno, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, l’attività remiera, il motociclismo, arrampicata sportiva, scialpinismo, attività sportive acquatiche, wind surf, attività subacquee, ecc.. Per ulteriori esemplificazioni e precisazioni si rinvia ai chiarimenti eventualmente pubblicati nel sito della Regione.
Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale.
L’attività è ammessa anche con spostamento e svolgimento della stessa in coppia, nel rispetto delle norme di protezione personale, o con i conviventi.
E’ consentita l’attività motoria collegata all’accompagnamento di animali all’aperto.

✅ Attività agonistica in impianti sportivi.

È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine.

✅ Spostamento verso seconde case e altri beni mobili.

È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte,
imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel
territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori
professionali.
Lo spostamento può essere effettuato dal proprietario o locatore con i conviventi;

✅Uso di veicoli privati con passeggeri.

L’uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico,
è soggetto alle misure valide per l’ambiente di lavoro dell’aziendainteressata; l’uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante.

✅ Navigazione

È consentita la navigazione, fatte salve disposizioni restrittive dell’autorità
competente sul demanio marittimo.

✅ Parchi, giardini e ville pubbliche

Sono riaperti parchi e giardini anche di ville pubbliche. (Non possono essere utilizzati i giochi presenti nei giardini o parchi)

✅ Chiusure festive di esercizi commerciali.

E’ disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi
alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto;

✅ Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali

L’accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo famigliare, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non autosufficienti.

✅ Commercio con consegna a domicilio

È sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio relativamente alle attività commerciali sospese, con garanzia di distanziamento personale e con uso almeno di mascherina e guanti;

✅ Vendita di cibo a domicilio

E’ ammessa, anche da parte di agriturismi, la vendita di cibo con consegna a domicilio, con rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l’operatore almeno di
mascherina e guanti;

✅ Vendita di cibo da asporto.

È consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita sarà effettuata garantendo che
gli ingressi per il ritiro dei prodotti avvengano dilazionati nel tempo e, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e, nell’eventuale locale interno, consentendo la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e permettendo uno stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto; è ammesso l’acquisto di cibo, rimanendo all’interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri; l’attività può essere svolta anche da agriturismi.

✅ Accesso ai locali di attività economiche

E’ consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

✅ Mercati e commercio senza posto fisso

I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi
alimentari, vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria e piante e fiori, sono ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni:

a) nel caso di mercati all'aperto, adozione di perimetrazione;
b) varchi di accesso separati da quelli di uscita; c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del
divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso ed uscita;
d) rispetto delle disposizioni di cui all’allegato n. 1;

✅ Vendita in forma ambulante

La vendita in forma ambulante si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell’obbligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di
naso e bocca e guanti o liquido igienizzante da parte di venditori e acquirenti;

✅ Mensa per lavoratori

In attuazione della lett. aa) dell’art. 1, DPCM 26.4.2020, é consentita l’effettuazione, previo apposito contratto, di attività di mensa per addetti di una o più imprese, presso esercizi chiusi al pubblico. Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e nel rispetto dell’orario predeterminato, suddiviso in turni. Devono essere rispettati il distanziamento di almeno m. 1 e le norme igienico sanitarie. In caso di presenza di addetti di più imprese, deve essere garantito l’uso di sale separate tra addetti di imprese distinte. Tra un turno e il successivo devono essere effettuate arieggiatura e sanificazione dei locali, in
particolare per quanto riguarda i bagni, senza permanenza di persone in attesa
all’interno o all’esterno del locale. Il personale di sala deve utilizzare la mascherina e cambiare i guanti tra i turni. Se possibile, entrata e uscita devono essere separate.
L’esercente dà comunicazione preventiva del servizio al comune;

✅ Ospitalità

È ammessa l’ospitalità presso strutture autorizzate il cui esercizio è sospeso, se rivolta ad operatori della sanità o addetti comunque allo svolgimento di attività connesse all’emergenza;

✅ Cimiteri e riti funebri

E’ consentito l’accesso ai cimiteri nel territorio regionale. Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente
all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

✅ Biblioteche

E’ consentita l’apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di
prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio;

✅ Aree verdi e naturali

E’ ammessa l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza, quali le spiagge.

✅ Orti, terreni agricoli e boschi

È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo;

✅ Opere di protezione civile

Sono consentite le opere collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere;

✅ Attività di addestramento animali

E’ consentita l’attività di allevamento e addestramento di animali anche presso i centri di addestramento, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza tra persone di un metro. Sono consentite le attività di agility dog per riabilitazione.

✅ Ambito territoriale di applicazione

Le presenti disposizioni consentono lo svolgimento delle attività da esse previste su tutto il territorio regionale.



ORDINANZA REGIONALE DEL VENETO DEL 27 APRILE 2020 


✅  è consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria aperta, anche con biciclette o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto
della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l’igiene con idoneo liquido igienizzante.

✅ è consentito per i residenti in Regione, lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà o imbarcazioni e velivoli di proprietà che si trovano al di fuori del comune di residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene;

✅ è ammessa la vendita di cibo per asporto tramite veicolo, senza uscita di passeggeri.

✅ Negli ambienti di lavoro si applica il protocollo firmato dalle parti sociali il 24
aprile 2020 e ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni misura
relativa agli ambienti di lavoro relativa a settori speciali.





 CHIARIMENTI
Quotidianamente vengono emessi provvedimenti che vanno a normare tanti aspetti di interesse collettivo.
Cerchiamo costantemente e prontamente di aggiornare la Cittadinanza attraverso i canali ufficiali.
Oltre a questi suggeriamo di monitorare le FAQ presenti sul sito della Regione Veneto e del Governo e di non limitarsi alle "anticipazioni o indiscrezioni" che spesso vengono diffuse e rischiano di creare ulteriore confusione.

Domande frequenti sui provvedimenti regionali:  
Visti i numerosi quesiti posti, anche per casistiche molto particolari, ricordo che è attiva anche questa mail regionale:
covid.chiarimenti@regione.veneto.it

Qui alcune risposte alle domande più frequenti:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

Domande frequenti sui provvedimenti nazionali: 



ORDINANZA REGIONALE DEL VENETO DEL 24 APRILE 2020 - Ulteriori disposizioni valide fino al 3 maggio:

✅ rimangono fermi i divieti previsti per i giorni festivi;
✅ distanziamento sociale di un metro e uso di guanti o di prodotti igienizzanti e mascherine protettive;
✅ per quanto non modificato dalla nuova ordinanza sono confermate le prescrizioni vigenti, comprese le limitazioni agli spostamenti e l'obbligo di motivazione con autocertificazione
✅ consentita la vendita di cibo per asporto
✅ librerie, cartolerie e abbigliamento per bambini aperti tutta la settimana
✅ consentite le attività edilizie e impiantistiche su patrimonio esistente (con comunicazione o comunicazione asseverata)
✅ consentita la coltivazione degli orti per uso agricolo o autoconsumo anche fuori Comune;
✅ consentita l'apertura delle fiorerie
✅ consentita nei mercati la vendita di fiori e abbigliamento per bambini;
✅ consentito l'accesso ai cimiteri. Da domani, sabato 25 aprile, i cimiteri comunali sono aperti.



Ordinanza completa e faq: https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=4275256



In data odierna il Presidente della Regione Veneto ha firmato una nuova ordinanza, in vigore dal 14.04.2020 fino al 03.05.2020, con la quale:

 è disposta la chiusura degli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1 maggio 2020; nelle giornate di apertura, negli esercizi suddetti è ammessa la vendita delle categorie di prodotti già commercializzati prima del 21.2.2020

 è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche condizioni minime di sicurezza (perimetrazione; unico varco di accesso separato da quello di uscita; sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca; distanziamento interpersonale di due metri)

 negli spostamenti all’esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante (rimangono ferme in ogni caso le prescrizioni già previste per il trasporto pubblico locale)

 le uscite di casa devono essere esclusivamente individuali, salvo l’accompagnamento determinato da esigenze di necessità e di tutela della salute quale nel caso di accompagnamento di disabili e minori di anni 14; deve essere rispettato in ogni caso il distanziamento sociale di metri due

 è vietata l’uscita di chi presenta temperatura corporea superiore a 37,5 gradi

 nei giorni del 25 aprile e del 1 maggio 2020 il picnic all’aperto è autorizzato solo nella proprietà privata e limitatamente al nucleo famigliare residente nella proprietà stessa

 è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per l’assistenza al parto da parte del genitore

 l’attività motoria è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona ed in ogni caso unicamente con mascherine e guanti o gel (non sussiste più il limite dei 200 metri ma il concetto di prossimità va applicato con buon senso, il che significa qualche metro in più ma non chilometri)

 i distributori automatici per il commercio al dettaglio diversi da quelli di carburante, sono ammessi solo se all’interno degli uffici e delle attività regolarmente ammesse, per l’acqua potabile (cd. Case dell’acqua), latte sfuso, generi di monopolio, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici

 gli esercizi commerciali di apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia sono chiusi alla domenica e gli altri giorni festivi

 in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell’area esterna di attesa ai fini dell’ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all’aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell’utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti - in mancanza di disponibilità da parte del compratore - dal venditore, di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell’accesso ad un soggetto per nucleo famigliare, salva necessità di accompagnamento; è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori

 è ammessa l’attività economica, anche di somministrazione di alimenti e bevande, svolta esclusivamente mediante consegna a domicilio

 tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali sia al dettaglio che all’ingrosso, e di servizi, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.3.2020

 nell’attività bancaria, compresa quella esercitata da Poste Italiane Spa, assicurativa, degli studi professionali e in ogni altro caso sia possibile, laddove sia previsto l’accesso da parte di clienti e fornitori, l’accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmata mediante appuntamento; in ogni caso, devono essere utilizzati da operatori delle strutture e terzi mascherine e guanti e/o ogni altro dispositivo idoneo a garantire copertura di naso e bocca e l’igiene delle mani quali i prodotti igienizzanti; deve essere attuata la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali

 la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l’attività di librerie e cartolerie è ammessa in negozi esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore al 21.2.2020, alla vendita di tali prodotti ed è consentita in due giorni alla settimana, esclusi comunque i festivi e prefestivi, con utilizzo in ogni caso da parte di operatori e clienti di mascherine e guanti, sanificazione locali, distanziamento di due metri e contingentamento negli accessi

 in tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell’attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi

 è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per il conferimento di rifiuti agli idonei centri di raccolta differenziata (CERD/Ecocentro) comunali più vicini alla residenza

 è ammessa l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza, quali le spiagge

 sono consentite le opere collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere.

Vista la costante evoluzione della situazione si raccomanda di seguire gli aggiornamenti che costantemente vengono forniti e di contribuire alla diffusione degli stessi.
Scarica la versione stampabile del BUR n. 50 del 13/04/2020
Scarica la versione firmata del BUR n. 50 del 13/04/2020
Scarica versione stampabile Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

La Regione ha pubblicato una serie di domande e risposte per capirla bene. Di seguito il link delle FAQ.
https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=4275256

Facendo seguito all’ordinanza della Regione Veneto n. 33 del 20.03.2020, valida fino al 03.04.2020, viene disposta la proroga della stessa e si adottano ulteriori disposizioni urgenti per contrastare l’assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico

✅Le misure ulteriori previste in aggiunta a quelle già vigenti sono le seguenti:


è vietata l’attività di vendita di prodotti florovivaistici, garden e simili, salva l’attività di consegna a domicilio

  • è consentita l’attività di manutenzione delle aree verdi e naturali pubbliche e private per interventi di urgenza finalizzati alla prevenzione di danni all’incolumità personale e al patrimonio arboreo e naturale, ivi comprese le aree turistiche

  • tutti gli esercizi commerciali, anche all’aperto, devono ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca, di perimetrazione dell’area, di mantenimento di un unico accesso e di ogni strumento per evitare gli assembramenti

  • è consentito il commercio al dettaglio di articoli di cancelleria anche all’interno di esercizi di vendita di generi alimentari

  • sono consentite le opere collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere.

Inoltre si conferma:
  • ✅la bicicletta sia equiparata ad una macchina e quindi sottoposta a tutti i vincoli di spostamento.
  • ✅la chiusura dei generi alimentari la domenica.

Nei servizi di trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma dovranno essere adottate idonee misure atte a contenere la diffusione del contagio. In particolare è fatto obbligo a tutti i passeggeri e personale di bordo di indossare mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca
Data creazione: 03-04-2020    |    Data ultima modifica: 20-07-2021

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