Separazione e Divorzio

Cessazione degli effetti civili del matrimonio

Richiesta congiunta di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile

I coniugi possono concludere, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, innanzi al Sindaco (quale ufficiale dello stato civile a norma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396) o di un suo delegato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cu all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b) della legge 10 dicembre 1970 n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Dove

I coniugi possono recarsi presso il Comune di residenza di uno di loro o presso il Comune cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio (luogo in cui è stato celebrato il matrimonio).

Come

Per rendere la dichiarazione di cui sopra, i coniugi devono fissare un appuntamento presso l’ufficio dello Stato Civile compilando ognuno il modello fac-simile, con allegata la fotocopia della carta d’identità o documento equipollente in corso di validità.

L’Ufficiale dello Stato Civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. L’atto contenente l’accordo sarà compilato, formato e sottoscritto il giorno dell’appuntamento.

L’Ufficiale dello Stato Civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a ripresentarsi, per la conferma dell’accordo nella giornata fissata e indicata nell’Atto medesimo, ai fini degli adempimenti di Legge.

La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell' accordo.
L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

L’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio ( riporto art.12 legge 162/2014 ).

Costo del procedimento

Diritto fisso da corrispondere pari ad €.16,00
la somma sopra citata dovrà essere versata a mezzo pagamento tramite PagoPA al seguente link PagoPA   causale “Stato civile – diritti per accordo separazione-divorzio”

La procedura dinanzi all' Ufficiale dello Stato Civile NON SI APPLICA in presenza di:

  • FIGLI MINORI
  • FIGLI MAGGIORENNI INCAPACI
  • FIGLI MAGGIORENNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE (ex lege 104/1992);
  • FIGLI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI.

IMPORTANTE:

Nei casi in cui i coniugi si trovino nelle condizioni sopra descritte o debbano determinare condizioni di trasferimento patrimoniale, devono rivolgersi singolarmente ad un legale per la negoziazione assistita come previsto dall’art.6 della legge 162/2014 o direttamente al Tribunale con le modalità previste dalla vecchia normativa.

Dove rivolgersi

Modulistica


Normativa di riferimento

  • art. 12 Legge 162/2014
Data creazione: 21-01-2015    |    Data ultima modifica: 19-01-2022
Approfondimenti
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