Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o di certificazione

La dichiarazione sostitutiva di certificazione , prevista dal Dpr 445/2000, sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono.
La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

Cosa si può dichiarare
Si può usare la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  1. data e il luogo di nascita;
  2. residenza;
  3. cittadinanza;
  4. godimento dei diritti civili e politici;
  5. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  6. stato di famiglia;
  7. esistenza in vita;
  8. nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  9. iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  10. appartenenza a ordini professionali;
  11. titolo di studio, esami sostenuti;
  12. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  13. situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  14. assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  15. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  16. stato di disoccupazione;
  17. qualità di pensionato e categoria di pensione;
  18. qualità di studente;
  19. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  20. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  21. tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  22. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  23. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  24. di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001;
  25. qualità di vivenza a carico;
  26. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  27. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

N.B.: i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.
Certificati che NON possono essere sostituiti da dichiarazione:

  • medici;
  • sanitari;
  • veterinari;
  • di origine;
  • di conformità CE;
  • di marchi;
  • di brevetti.


Chi può dichiarare

  • cittadini italiani e dell'Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
  • cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali. 

Casi particolari - minori, interdetti, inabilitati

  • MINORI: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà (es. genitori) o il tutore;
  • INTERDETTI: può dichiarare il tutore;
  • INABILITATI E MINORI EMANCIPATI: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
  • CHI NON SA O NON PUO' FIRMARE deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale;
  • CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI TEMPORANEO IMPEDIMENTO per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

Come si presenta

Si sottoscrive semplicemente la dichiarazione e la si presenta o la si trasmette via posta, fax o e-mail; in quest'ultimo caso è necessaria la firma digitale o pec.
La firma non va autenticata né va allegata copia del documento di identità del dichiarante.

Validità

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono:

  • per i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni è illimitata;
  • per i restanti certificati è di 6 mesi (o più se previsto da leggi o regolamenti).

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

E' l'apposita dichiarazione, prevista dal Dpr 445/2000, che deve essere utilizzata nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono, per comprovare stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza dell'interessato.
La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

Cosa si può dichiarare

Si può usare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per certificare, a titolo definitivo:

  • stati, fatti e qualità personali, a diretta conoscenza dell'interessato, non compresi nell'elenco dei casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione;
  • stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia conoscenza diretta.

La dichiarazione può riguardare anche la conformità all'originale della copia di:

  • atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione
  • pubblicazioni
  • titoli di studio o di servizio
  • documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Chi può dichiarare

  • cittadini italiani e dell'Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
  • cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.

Casi particolari - minori, interdetti, inabilitati:

  • MINORI: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà (es. genitori) o il tutore;
  • INTERDETTI: può dichiarare il tutore;
  • INABILITATI E MINORI EMANCIPATI: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
  • CHI NON SA O NON PUO' FIRMARE deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale
  • CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI TEMPORANEO IMPEDIMENTO per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

Come si presenta

La dichiarazione deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure si trasmette, allegando copia di un documento di identità del dichiarante, via posta, fax o e-mail; in quest'ultimo caso è necessaria la firma digitale o pec.
Se la dichiarazione è da presentare alle pubbliche amministrazioni ai fini della riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) o ai privati che lo consentono, la firma deve essere autenticata.

Validità

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Normativa di riferimento

  • LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 , art. 15, comma.1.
  • D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in G.U. n. 42 del 20 Febbraio 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa ".
  • Circ. del Ministero di grazia e giustizia del 22 febbraio 1999 "Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle certificazioni amministrative".
  • Circ. del Ministero dell'interno del 2 febbraio 1999 "Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative". 
  • D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".
  • L. n. 127 del 15 maggio 1997 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".
  • L. n. del 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti".

Dove Rivolgersi

Modulistica

 mimetype     mimetype     Dichiarazione sostitutiva cumulativa di certificazioni
 mimetype     mimetype     Dichiarazione di residenza
 mimetype     mimetype     Dichiarazione di stato di famiglia
 mimetype     mimetype     Dichiarazione di cittadinanza
 mimetype     mimetype     Dichiarazione di godimento dei diritti politici
 mimetype     mimetype     Dichiarazione di esistenza in vita
 mimetype     mimetype     Dichiarazione di nascita del figlio
 mimetype     mimetype     Dichiarazione di morte
 mimetype     mimetype     Dichiarazione di stato civile
 mimetype     mimetype     Dichiarazione titolo di studio / qualifica professionale
 mimetype     mimetype     Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Data creazione: 25-01-2012    |    Data ultima modifica: 19-02-2019
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