Pubblicazioni di Matrimonio

Chi richiede la pubblicazione deve dichiarare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza degli sposi; il luogo di loro residenza, la loro libertà di stato; se tra gli sposi esiste un qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione, a termini dell'art. 87 del codice civile; se gli sposi hanno già contratto precedente matrimonio, se alcuno degli sposi si trova nelle condizioni indicate negli articoli 85, 88 e 89 del codice civile.
L'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

Quando a contrarre matrimonio osta un impedimento per il quale è stata concessa autorizzazione, a termini delle disposizioni del codice civile, uno degli sposi deve presentare copia del relativo provvedimento.
Se si tratta di vedova o di donna nei cui confronti è stato dichiarato l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, l'ufficiale dello stato civile deve accertare se ricorrono le condizioni previste dall'art. 89 del codice civile (divieto temporaneo di nuove nozze).

Ricevuta la richiesta della pubblicazione, l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l'identità degli sposi o di chi li rappresenta, la documentazione acquisita, la durata della pubblicazione.
L'atto di pubblicazione resta affisso presso la porta della casa comunale almeno per otto giorni.
Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione[...] senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio.
Se i richiedenti risiedono in due comuni italiani diversi la pubblicazione può essere richiesta al comune di residenza del futuro sposo o della futura sposa.

Se uno degli sposi ha residenza all'estero la pubblicazione può essere chiesta alla competente autorità diplomatica o consolare o al comune di residenza in Italia dell'altro sposo.
Se il matrimonio è religioso valido agli effetti civili i nubendi devono rivolgersi al parroco o all'autorità religiosa competente per territorio, per ottenere la richiesta di pubblicazioni da presentare all'Ufficio di stato civile

Minorenni: se hanno 16 anni compiuti possono contrarre matrimonio solo se autorizzati dal Tribunale per i Minorenni.
Stranieri: devono presentare il "nulla osta" previsto dall'art. 116 c.c. rilasciato dall'Autorità diplomatica competente del loro Paese in Italia; la firma di chi rilascia il documento deve essere legalizzata dalla Prefettura salvo l'esistenza di particolari convenzioni tra i Paesi che abbiano abolito la legalizzazione.

Esistono disposizioni particolari per i cittadini austriaci, svizzeri, tedeschi e statunitensi:

  • cittadini austriaci, svizzeri o tedeschi: devono produrre un certificato di capacità matrimoniale che viene rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del proprio Paese. Il certificato non deve essere legalizzato.
  • cittadini statunitensi: devono presentare una dichiarazione giurata in presenza del Console degli Stati Uniti in Italia (la firma del Console deve essere legalizzata) e atto di notorietà effettuato con due testimoni davanti ad una autorità italiana, notaio o Console italiano all'estero attestante che, per le leggi cui il cittadino è sottoposto nel proprio Paese, egli può contrarre matrimonio.

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Dove Rivolgersi

Quanto Costa

E' prevista l'apposizione di una marca da bollo del valore vigente (ora € 16,00) per l'atto di pubblicazione se i nubendi risiedono entrambi in questo Comune, se risiedono in due comuni diversi sono previste due marche da bollo.

Vedi anche

Data creazione: 11-06-2008    |    Data ultima modifica: 21-02-2019
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