Convivenza di fatto

La Convivenza di fatto, riconosciuta dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, è costituita da  due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi,  unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

I requisiti necessari
Per potere essere considerata Convivenza di fatto e godere dei diritti previsti dalla legge, le parti della coppia devono possedere entrambe i seguenti requisiti:

  • Essere maggiorenni
  • Convivere stabilmente con iscrizione anagrafica comune
  • Avere un legame affettivo stabile
  • Prestarsi reciproca assistenza sia materiale che morale
  • Non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone
  • Non essere parenti né affini o adottati tra di loro

Il requisito della stabile convivenza  viene accertato verificando l'iscrizione anagrafica e richiede quindi l’iscrizione nello stesso stato di famiglia. La competenza è dell'Anagrafe, che deve anche registrare e certificare l'eventuale "contratto di convivenza".

Cessazione della Convivenza di fatto
   La convivenza di fatto cessa in caso di :

  • morte del convivente
  • matrimonio o unione civile del convivente o tra le parti
  • scissione anagrafica,  cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità di una delle parti
  • dichiarazione di cessazione presentata da una o entrambe le parti
  •  in ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla legge ai commi 36 e 37 per il   riconoscimento di una convivenza di fatto
 

Normativa

Le principali norme di riferimento sono:

  • Legge 20 maggio 2016, n. 76, commi da 36 a 65
  • d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
  • Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
  • Circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 1 giugno 2016
 

Come fare

I soggetti interessati, se in possesso dei requisiti di legge, possono presentare all’Ufficio Anagrafe una richiesta di registrazione della loro convivenza di fatto regolata dai commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76.

La richiesta di coloro che si trasferiscono a San Stino di Livenza da altro comune o dall’estero può essere contestuale all’iscrizione anagrafica nello stesso stato di famiglia.

Coloro che, già residenti,  vogliano rendere la dichiarazione successivamente, potranno farlo in ogni tempo presentando  i seguenti documenti:

  •  richiesta di registrazione della Convivenza di fatto firmata da entrambe le parti della coppia;
  •  copia di un documento di identità o di riconoscimento valido di entrambe le parti;

Dove Rivolgersi

Si raccomanda di utilizzare la seguente modalità per la presentazione della dichiarazione di residenza (per chi proviene da un altro comune) o di cambio abitazione (per chi ha già la residenza nel Comune di San Stino di Livenza e sposta il suo indirizzo sempre all'interno del Comune di San Stino di Livenza):

  • in caso di trasmissione da un indirizzo di posta elettronica non certificato, invio del modulo in versione pdf a anagrafe@sanstino.it compilato in ogni sua parte, allegando i documenti richiesti;
  • in caso di trasmissione da un indirizzo PEC, invio del modulo in versione pdf all'indirizzo comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it
  • raccomandata (Ufficio Servizi Demografici - Comune di San Stino di Livenza - Piazza Aldo Moro, 1 - 30029 SAN STINO DI LIVENZA (VE);
  • Consegna allo sportello dell'Ufficio Anagrafe

 

Documenti da Presentare

Alla dichiarazione di residenza si deve allegare:

  1. Fotocopia della carta di identità;
 

Moduli 

Data creazione: 16-10-2017    |    Data ultima modifica: 19-02-2019
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