La Convivenza di fatto, riconosciuta dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, è costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
I requisiti necessari
Per potere essere considerata Convivenza di fatto e godere dei diritti previsti dalla legge, le parti della coppia devono possedere entrambe i seguenti requisiti:
- Essere maggiorenni
- Convivere stabilmente con iscrizione anagrafica comune
- Avere un legame affettivo stabile
- Prestarsi reciproca assistenza sia materiale che morale
- Non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone
- Non essere parenti né affini o adottati tra di loro
Il requisito della stabile convivenza viene accertato verificando l'iscrizione anagrafica e richiede quindi l’iscrizione nello stesso stato di famiglia. La competenza è dell'Anagrafe, che deve anche registrare e certificare l'eventuale "contratto di convivenza".
Cessazione della Convivenza di fatto
La convivenza di fatto cessa in caso di :
- morte del convivente
- matrimonio o unione civile del convivente o tra le parti
- scissione anagrafica, cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità di una delle parti
- dichiarazione di cessazione presentata da una o entrambe le parti
- in ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla legge ai commi 36 e 37 per il riconoscimento di una convivenza di fatto
Normativa
Le principali norme di riferimento sono:
- Legge 20 maggio 2016, n. 76, commi da 36 a 65
- d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
- Circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 1 giugno 2016
Come fare
I soggetti interessati, se in possesso dei requisiti di legge, possono presentare all’Ufficio Anagrafe una richiesta di registrazione della loro convivenza di fatto regolata dai commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76.
La richiesta di coloro che si trasferiscono a San Stino di Livenza da altro comune o dall’estero può essere contestuale all’iscrizione anagrafica nello stesso stato di famiglia.
Coloro che, già residenti, vogliano rendere la dichiarazione successivamente, potranno farlo in ogni tempo presentando i seguenti documenti:
- richiesta di registrazione della Convivenza di fatto firmata da entrambe le parti della coppia;
- copia di un documento di identità o di riconoscimento valido di entrambe le parti;
Dove Rivolgersi
Si raccomanda di utilizzare la seguente modalità per la presentazione della dichiarazione di residenza (per chi proviene da un altro comune) o di cambio abitazione (per chi ha già la residenza nel Comune di San Stino di Livenza e sposta il suo indirizzo sempre all'interno del Comune di San Stino di Livenza):
- in caso di trasmissione da un indirizzo di posta elettronica non certificato, invio del modulo in versione pdf a anagrafe@sanstino.it compilato in ogni sua parte, allegando i documenti richiesti;
- in caso di trasmissione da un indirizzo PEC, invio del modulo in versione pdf all'indirizzo comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it
- raccomandata (Ufficio Servizi Demografici - Comune di San Stino di Livenza - Piazza Aldo Moro, 1 - 30029 SAN STINO DI LIVENZA (VE);
- Consegna allo sportello dell'Ufficio Anagrafe
Servizio Amministrativo Contabile
Ufficio Anagrafe
Indirizzo: P.zza Aldo Moro, 1 - 30029 San Stino di Livenza - VeTel.: 0421.473929
Documenti da Presentare
Alla dichiarazione di residenza si deve allegare:
- Fotocopia della carta di identità;