COME OTTENERE IL CONTRASSEGNO PARCHEGGIO PER DISABILI
Per il RILASCIO per la prima volta del contrassegno è necessario:
- Richiedere il rilascio della certificazione medica che attesti l’effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta prenotando la relativa prestazione al numero 0421/1547154 (CUP Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale).
Nota Bene: Tale certificazione non è necessaria se nella copia del verbale della commissione medica per l’accertamento dell’handicap è presente la dicitura “ricorrono le previsioni di cui all’art. 381 D.P.R. 495/1992”.
- Presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza del richiedente la seguente documentazione:
1) Apposito PDF modulo di richiesta qui disponibile o richiederlo presso l’ufficio Pubblica Istruzione – Servizi Sociali, piano terra del Municipio;
2) Attestazione medico-legale rilasciata dal suddetto ufficio dell’AULSS 4 con indicazione di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (o, alternativamente, Verbale Commissione Mediaca INPS con riferimento all'art. 381 D.P.R. N. 495/1992);
3) n. 2 foto formato tessera della persona invalida;
4) documento d’identità in corso di validità del richiedente.
Nota Bene: per il rilascio del permesso TEMPORANEO sono necessarie n. 2 marche da bollo da € 16,00
Per il RINNOVO del contrassegno PERMANENTE è necessario presentare all’Ufficio Protocollo comunale la seguente documentazione:
1) apposito PDF modulo di richiesta qui disponibile o richiederlo presso l’ufficio Pubblica Istruzione – Servizi Sociali, piano terra del Municipio;
2) certificato del medico curante o dell’ufficio medicolegale dell’AULSS4 che confermi il persistere dei requisiti sanitari previsti per il rilascio del contrassegno;
3) n. 2 foto formato tessera della persona invalida;
4) documento d’identità in corso di validità del richiedente.
Per il rinnovo del contrassegno TEMPORANEO è necessario presentare all’Ufficio Protocollo comunale la seguente documentazione:
1) apposito PDF modulo di richiesta qui disponibile o richiederlo presso l’ufficio Pubblica Istruzione – Servizi Sociali, piano terra del Municipio;
1) apposito PDF modulo di richiesta qui disponibile o richiederlo presso l’ufficio Pubblica Istruzione – Servizi Sociali, piano terra del Municipio;
1) certificato dall’ufficio medico-legale dell’AULSS4 che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio;
2) n. 2 foto formato tessera della persona invalida
3) documento d’identità del richiedente in corso di validità
Nota Bene: Anche per il rinnovo del permesso temporaneo sono necessarie n. 2 marche da bollo da € 16,00
FAQ
Per quanto tempo è valido il contrassegno?
Autorizzazione permanente: 5 anni dal rilascio dell’autorizzazione.
Autorizzazione temporanea: fino alla data indicata nel certificato medico.
Dove si può utilizzare?
In tutta Italia, nelle apposite aree, e nei paesi dell'Unione Europea che hanno aderito all'iniziativa. Si raccomanda, quindi, d’informarsi sempre prima di recarsi in viaggio all'estero.
Come si può utilizzare il contrassegno?
Con il contrassegno è possibile:
- circolare e sostare anche in caso di sospensione o limitazione del traffico decisa dalle autorità locali per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, purchè ciò non costituisca grave intralcio al traffico.
- circolare e sostare anche in caso di sospensione o limitazione del traffico decisa dalle autorità locali per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, purchè ciò non costituisca grave intralcio al traffico.
- circolare e sostare anche in caso siano stati stabiliti dalle autorità locali divieti permanenti o provvisori (per esempio le domeniche ecologiche o la circolazione a targhe alterne), anche relativi alla sosta. • sostare senza limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
ATTENZIONE
Esser muniti di contrassegno invalidi non significa poter sostare ovunque, anche violando le norme:
- Non è possibile sostare in tutti i casi di divieto di sosta con rimozione forzata, in seconda fila, sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, davanti ad un passo carrabile, nelle aree riservate ai mezzi di soccorso o di polizia, negli spazi riservati ai mezzi pubblici, sulle strisce (sentenza Cassazione n.25388/2007), nelle zone di deflusso del traffico (sentenza Cassazione 168/2012), etc. etc.;
Dal 2013 il certificato medico puo’ essere sostituito da copia del verbale della commissione medica per l’accertamento dell’handicap se presente la dicitura “RICORRONO LE PREVISIONI DI CUI ALL’ART. 381 D.P.R. 495/1992”;
PARCHEGGI BLU: Gratuiti o no? Il Ministero dei Trasporti, tramite il Dipartimento dei trasporti terrestri, ha emanato nel 2006 un parere secondo il quale il disabile che utilizza un parcheggio a pagamento delimitato da strisce blu perché impossibilitato ad utilizzare il parcheggio riservato agli invalidi, NON deve pagare la tariffa oraria. Questo parere (nota Ddt n.107 del 6/2/2006) è stato poi annullato dal TAR del Lazio con sentenza n.6044 del 25/5/2006. Anche altre sentenze sono state pronunciate su questo punto, come la sentenza di Cassazione n. 21271/2009 che precisa come il pagamento dei parcheggi a strisce blu sia dovuto anche per le auto dei disabili e che l`esonero riguarda soltanto parcheggi a tempo limitato e limitazioni della sosta imposte dalle autorità competenti. E` da evidenziare tuttavia un`importante iniziativa della Commissione trasporti della Camera, che, con una risoluzione del 9/5/2011, ha suggerito con autorevole forza ai Comuni di prevedere nei propri regolamenti la possibilità per i disabili di utilizzare gratuitamente i parcheggi a strisce blu qualora risultino occupati quelli a loro riservati e di innalzare il numero di questi ultimi. E` dello stesso tenore, relativamente alla necessità di prevedere più posti per disabili nelle aree di parcheggio a pagamento, il Parere del Ministero dei trasporti del 22/12/2011 (n.6241). A questa raccomandazione non è seguita una legge, ma alcuni comuni hanno effettivamente accolto il suggerimento. Ad oggi, quindi, i disabili muniti di contrassegno non possono sostare gratuitamente nei parcheggi a strisce blu, a meno che ciò non sia previsto dai regolamenti comunali. Riferimenti normativi • D.Lgs.285/1992 "Codice della Strada", art.188 • D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada", Art. 381 modificato dal D.P.R.151/2012 emesso a seguito della raccomandazione del Consiglio dell`Unione europea n. 98/376/CE del 4/6/1998. • D.P.R. 503/1996 "Regolamento recante norme per l`eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici", art.10/11/12 Testo aggiornato dell`art.381 del D.P.R. N. 495/1992: Art. 381 (Art. 188 C.d.S.)
Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide:
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Ai fini di cui all`articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.
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Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L`autorizzazione è resa nota mediante l`apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell`Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L`indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5.
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Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l`interessato deve presentare domanda al Sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall`ufficio medico-legale dell`Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l`autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L`autorizzazione ha validità 5 anni.
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Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l`autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Trascorso tale periodo è consentita l`emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall`ufficio medico-legale dell`Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all`ulteriore rilascio.
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Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale agevolazione, se l`interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune può inoltre stabilire, anche nell`ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall`articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
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Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant`altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della Salute.