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Principali novità per l'anno 2013
MINI-IMU - Avviso alla Cittadinanza
ABOLIZIONE SECONDA RATA
Il Governo, con il D.L. n. 133 del 30 novembre 2013, ha confermato l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU solo per le seguenti categorie di immobili:
- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (nei limiti di legge), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- TERRENI AGRICOLI posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE;
Resta confermato il pagamento della seconda rata per tutte le altre tipologie di immobili (compresi i terreni agricoli posseduti da soggetti che non abbiano la qualifica di coltivatore diretto/IAP e che erano stati esonerati dal pagamento della prima rata).
Il VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA dell’IMU per l'anno 2013 È ABOLITO PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI IMMOBILI:
- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (nei limiti di legge), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
(N.B.: Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Riguardo alle pertinenze, la sospensione della prima rata riguarda solo una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C6,C2, C7);
- TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI.
A CHI VA VERSATA L'IMU 2013
L'IMPOSTA SU TUTTI GLI IMMOBILI VA INTERAMENTE VERSATA AL COMUNE, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale "D" (immobili produttivi).
Per gli immobili del gruppo catastale "D" (immobili produttivi):
- l'imposta corrispondente all'aliquota di base dello 0,76% va versata a favore dello Stato, con codice tributo 3925;
- l'imposta relativa alla maggiorazione di aliquota deliberata dal Comune, pari allo 0,14% (0,90% - 0,76%), va versata a favore del Comune stesso, con codice tributo 3930.
Anche gli immobili in categoria D/10, strumentali all'attività agricola, passano di intera competenza statale, con codice tributo 3925 ed aliquota fissa dello 0,20%.