L’IMU è la nuova imposta sugli immobili già introdotta dalle norme sul federalismo fiscale ed anticipata al 1° gennaio 2012 con un provvedimento del Governo Monti, la cosiddetta Manovra “Salva Italia”. L’IMU, oltre all’ICI, sostituisce anche l’Irpef dovuta per gli immobili non locati e deve essere pagata da chi ha la proprietà o un altro diritto reale di godimento (diritto di abitazione, usufrutto ecc.) su fabbricati, terreni ed aree edificabili.
Orari: Dal Lunedì al Venerdì: ore 9.30 - 12.30 Martedì e Giovedì: ore 17.00 - 18.00
Come si paga
BASE IMPONIBILE
Il criterio di calcolo è uguale a quello dell'ICI. La base imponibile per il pagamento dell'IMU si ottiene applicando alle rendite catastali dei fabbricati (rivalutate del 5%) ed ai redditi dominicali dei terreni (rivalutati del 25%) i nuovi moltiplicatori stabiliti dal Decreto "Salva Italia". N.B.: La riforma del catasto annunciata dal Governo Monti non è ancora stata attuata. Per il calcolo dell'imposta si utilizzano le vecchie rendite catastali.
ALIQUOTE
Il Comune ha stabilito per l'anno 2012 le seguenti aliquote: 0,4% aliquota per l'abitazione principale e per le pertinenze 0,86% aliquota per i fabbricati diversi dalla prima casa, per i terreni agricoli e per le aree edificabili 0,2% aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale
La detrazione per l’abitazione principale e per le sue pertinenze è pari a €200,00. Questa detrazione è maggiorata di € 50,00per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione non può superare la somma di € 400,00.
ARROTONDAMENTI L'importo da pagare va arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.
VERSAMENTO MINIMO
Non si effettua il versamento qualora l'imposta complessivamente dovuta sia di importo inferiore a € 12,00.
SCADENZE DI PAGAMENTO (N.B.: La scadenza del 16 giugno slitta al 18 giugno in quanto il 16 cade di sabato, le scadenze del 16 settembre e 16 dicembre slittano rispettivamente al 17 settembre e 17 dicembre in quanto cadono di domenica.)
ABITAZIONE PRINCIPALE
L'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di pari importo alle seguenti scadenze: 18 GIUGNO 2012 - 17 SETTEMBRE 2012 - 17 DICEMBRE 2012. In alternativa l'imposta può essere versata in due rate di pari importo di cui la prima entro il 18 GIUGNO 2012 e la seconda entro il 17 DICEMBRE 2012.
FABBRICATI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE, TERRENI AGRICOLI E AREE EDIFICABILI
Il pagamento della prima rata va effettuato entro il 18 GIUGNO 2012 calcolando l'imposta con l'aliquota di base prevista dalla legge (0,76%) e versando il 50% dell'importo ottenuto (30% per i soli fabbricati rurali ad uso strumentale). La seconda rata va pagata entro il 17 DICEMBRE 2012 a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno calcolata sulla base dell'aliquota deliberata dal comune (0,86%), con conguaglio sulla prima rata.
DICHIARAZIONI
I soggetti passivi devono presentare al Comune la dichiarazione entro 90 GIORNI dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 4 febbraio 2013.
La metà del gettito dell'IMU relativa ai terreni, alle aree edificabili ed a tutti i fabbricati (escluse le abitazioni principali ed i fabbricati rurali strumentali), calcolata con l'aliquota di base prevista dalla legge dello 0,76% e cioè lo 0,38%, E' RISERVATA ALLO STATO.
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
Per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile IMU è ridotta del 50%. Il regolamento comunale in vigore dal 1° gennaio 2012 stabilisce i criteri per l'applicabilità di questa agevolazione. In particolare è previsto che la riduzione spetta esclusivamente ai fabbricati che necessitino di interventi di restauro/risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia e che si trovino in condizione di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato in precarie condizioni igienico-sanitarie, diroccato, pericolante, fatiscente) o di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con semplici interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione. Per comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità di un immobile è possibile presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 che attesti il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4 del regolamento IMU.