IMU 2022

Immobili SOGGETTI al pagamento dell'IMU:

  • Terreni agricoli (esclusi quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola)
  • Aree fabbricabili
  • Altri fabbricati
  • Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola 
  • Abitazioni principali di lusso (classificate in categoria catastale A/1 - A/8 - A/9) e relative pertinenze)  

Immobili ESCLUSI dal pagamento dell'IMU:

  • Abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze  
  • Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola 
  • "Beni merce" ovvero fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice  alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
      

ATTENZIONE: Ai sensi della normativa vigente, NON SONO ESENTI dall'IMU le c.d. "PRIME CASE" che non siano anche residenza e dimora abituale del possessore. L'ESENZIONE SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE DECORRE SOLO DALLA DATA DI TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA.

ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021). La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi (dal 2022) - l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. In risposta a specifico quesito di Telefisco 2022 è stato precisato che in capo al soggetto passivo grava l’obbligo di presentazione della dichiarazione Imu. Per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019». La dichiarazione per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.


DOVE RIVOLGERSI

Sportello IMU e Servizi Online

Presso l'Ufficio Tributi, previo appuntamento, è possibile effettuare il calcolo dell'imposta dovuta e la stampa dei modelli F24. L'ufficio è inoltre a disposizione dei Contribuenti per ogni informazione e chiarimento.

SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA

E' attivo un servizio di bollettazione che consente ai Contribuenti di ricevere automaticamente al proprio indirizzo e-mail, in prossimità delle scadenze di pagamento, il dettaglio dell'imposta dovuta ed i modelli F24 precompilati.

Il servizio può essere richiesto comunicando la propria e-mail all'indirizzo di posta elettronica tributi@sanstino.it


AREA "SERVIZI AL CITTADINO"

Tutti coloro che possiedono immobili nel Comune di San Stino di Livenza possono accedere all'area dei "Servizi al Cittadino" dove è possibile visualizzare i propri dati e stampare i modelli F24 precompilati. Si raccomanda di verificare la correttezza degli immobili oggetto di calcolo, segnalando tempestivamente all'Ufficio Tributi eventuali incongruenze.

Accedi all'area Servizi al Cittadino


CALCOLO IMU
Servizio web che permette di calcolare l'imposta e stampare il modello F24

calcolo IMU 2022

SCADENZE DI PAGAMENTO

  • 16 GIUGNO 2022 -  ACCONTO/UNICA SOLUZIONE


  • 16 DICEMBRE 2022 -  SALDO 


ALIQUOTE ANNO 2022

Per l'anno 2022 restano confermate le aliquote dell'anno 2020 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18.05.2020

Aliquote  Descrizione
0,98% Aliquota di base
0,47% Aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, come definite dall’art. 1, comma 741, lett. b) della legge n. 160/2019 (si applica la detrazione di € 200,00 art. 1, comma 749 legge n. 160/2019)
0,70% Aliquota fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, come definite dall’art. 1, comma 741, lett. b) della legge n. 160/2019, concessi in uso gratuito a genitori e/o figli, a condizione che l’occupante dell’immobile abbia ivi stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica
0,10% Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale

 

REGOLAMENTO IMU

Il regolamento IMU è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 18.05.2020


MODALITA' DI PAGAMENTO


PAGAMENTO CON MODELLO F24


Codice Comune: I373

Codici tributo:

  • 3912: IMU abitazione principale (solo per versamenti relativi a categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze)
  • 3913: IMU fabbricati rurali ad uso strumentale (solo fabbricati iscritti in categoria D/10 o provvisti di apposita annotazione di ruralità)
  • 3914: IMU terreni agricoli
  • 3916: IMU aree fabbricabili
  • 3918: IMU altri fabbricati (escluse categorie catastali D)
  • 3925: IMU immobili gruppo catastale D quota Stato aliquota fino allo 0,76%
  • 3930: IMU immobili gruppo catastale D quota Comune aliquota eccedente lo 0,76%

CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO


NOVITA' 2022
 
MODIFICA RIDUZIONE IMU ESTERO (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- legge di bilancio 2022). Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5 per cento l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%

 

ARROTONDAMENTI E VERSAMENTO MINIMO

  • L'importo da pagare va arrotondato all'euro per difetto se la frazione  è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo
  • Non si effettua il versamento qualora l'imposta complessivamente dovuta sia di importo inferiore a € 12,00. 

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

L'articolo 1, comma 164, della legge n. 296/2006 stabilisce che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni  dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'apposita istanza.

Le maggiori somme versate possono inoltre essere compensate con l'IMU od altri tributi locali così come previsto dall'art. 18 del vigente regolamento per la disciplina delle entrate.


IMMOBILI IN USO GRATUITO A GENITORI E FIGLI

L'art. 1, comma 747, della legge 160/2019 prevede una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

ATTENZIONE: a tutte le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado, anche se non rientranti nelle predette condizioni, si applica l’aliquota agevolata del 7 per mille, a condizione che l'occupante dell'immobile abbia ivi stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica.


VALORE AREE FABBRICABILI

delibera G.C. n. 176/2012

Data creazione: 13-04-2022    |    Data ultima modifica: 05-05-2023

Valuta questo sito

torna all'inizio del contenuto