La tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita dalla Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013).
La TARI è destinata a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
E' tenuto al pagamento della TARI chi possiede, occupa o conduce, locali ed aree scoperte ubicati nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, suscettibili di produrre rifiuti.
Dove Rivolgersi
La gestione della TARI è affidata all'Asvo Spa di Portogruaro.
L'Ecosportello ASVO di via D. Manin 6 a Portogruaro (adiacente nuova rotonda per il centro storico - Borgo San Giovanni, presso edificio ex banca /ex Standa) è aperto nei seguenti orari:
lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00
martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30
sabato dalle 8.30 alle 12.30
Per informazioni: tel.: 0421 705741 - mail: tari@asvo.it.
Regolamento e tariffe
- Il REGOLAMENTO TARI vigente è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.06.2021
- Le TARIFFE TARI per l'anno 2021 sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.06.2021
Come Pagare
Gli avvisi di pagamento vengono recapitati dal Gestore del Servizio Asvo S.p.A.
E' possibile richiedere l'invio delle bollette TARI via mail compilando il modulo disponibile sul sito di Asvo spa.
In caso di situazioni di disagio economico è possibile richiedere ad Asvo una dilazione di pagamento fino ad un massimo di sei rate bimestrali o dodici mensili. Sulle dilazioni di pagamento vengono applicati gli interessi al tasso legale dello 0,01% con maturazione giornaliera.
Scadenze di pagamento
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.06.2021 sono state modificate le scadenze di pagamento per l'anno 2021.- 30 settembre 2021 1^ rata/unica soluzione
- 15 novembre 2021 2^ rata
- 30 dicembre 2021 3^ rata
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE
SCADENZA 31.01.2022
La Giunta Comunale, con delibera n. 164 del 28.12.2021 ha previsto l’erogazione di contributi finalizzati alla riduzione della TARI dovuta per l’anno 2021 da Associazioni e Parrocchie che operano sul territorio comunale di San Stino di Livenza e che risultano assoggettate al tributo per utenze classificate quali “non domestiche” ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento comunale TARI.
Le domande di contributo devono pervenire al Comune entro il 31.01.2022 mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo oppure a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it
MODELLO DI DOMANDA
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE
E’ prevista l’erogazione di un contributo per le famiglie residenti che comprendono nel proprio nucleo familiare uno studente universitario fuori sede. L’importo del contributo è pari al 20% della parte variabile del tributo versato. La domanda va presentata al Comune entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento e va corredata dalla seguente documentazione:
- contratto di affitto registrato intestato allo studente o al genitore
- ricevuta dell’avvenuto pagamento delle tasse universitarie
- documentazione dalla quale risulti l’assoggettamento alla tassa rifiuti nel comune di domicilio
MODELLO DI DOMANDA
ADOZIONE CANI RANDAGI
E’ prevista l’erogazione di un contributo in favore dei soggetti che adottano cani randagi ritrovati nel territorio comunale, così come stabilito dal regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 35 del 24.11.2016.
RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E DEL VERDE
Per le utenze domestiche che attuano il trattamento della frazione umida e verde dei rifiuti con l’utilizzo, nell’area di pertinenza delle abitazioni, di composter, concimaie o simili, è prevista una riduzione del 17% della quota variabile della tariffa.
Per il compostaggio della sola frazione verde, la riduzione è pari al 10% della quota variabile della tariffa.
Le predette riduzioni vanno richieste agli sportelli Asvo con apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo.
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
SPRECO ALIMENTARE
In attuazione della normativa statale che si pone l'obiettivo di ridurre lo spreco alimentare, il regolamento prevede, per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale, viene applicato un coefficiente di riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale alle quantità, debitamente certificata, di beni e prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. Tale riduzione può arrivare sino al 20% dell’importo dovuto. La riduzione si applica a decorrere dal 1° gennaio, previa presentazione all’Asvo di apposita documentazione entro il 30 aprile di ogni anno.
COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE UMIDA
Le utenze non domestiche, appartenenti alle categorie n. 22 e n. 27 del regolamento (ristoranti, pizzerie, trattorie, ecc.), ed i refettori scolastici, che attuano il trattamento della frazione umida dei rifiuti con l’utilizzo, nell’area di pertinenza dell’attività, di composter, concimaie o simili, beneficiano di una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa. La riduzione va richiesta con presentazione all’Asvo di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio in modo continuativo.
AVVIO A RICICLO DI RIFIUTI URBANI
Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente riciclati e la quantità di rifiuti producibili dall’utente, determinata applicando i coefficienti previsti dal Comune per la specifica attività, indicati annualmente nella deliberazione di approvazione della tariffa. La riduzione di tariffa non può comunque superare il 70% dell’importo dovuto. Le utenze non domestiche che esercitano tale facoltà hanno l’obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell’anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l’attestazione dell’impianto che ha effettuato l’attività di riciclo dei rifiuti stessi al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.