Cos'è l'IMU
L'IMU, imposta municipale propria, è l'imposta dovuta dai proprietari di immobili ovvero dai titolari di diritti reali di godimento sugli stessi (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie).
Quali immobili devono pagare l'IMU
Immobili SOGGETTI al pagamento dell'IMU:
- Terreni agricoli (esclusi quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola)
- Aree fabbricabili
- Altri fabbricati
- Abitazioni principali di lusso (classificate in categoria catastale A/1 - A/8 - A/9) e relative pertinenze
Immobili ESCLUSI dal pagamento dell'IMU:
- Abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze
- Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola
- Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola
Dove Rivolgersi
Sportello IMU e Servizi Online
Presso l'Ufficio Tributi è possibile effettuare il calcolo dell'imposta dovuta e la stampa dei modelli F24. L'ufficio è inoltre a disposizione dei Contribuenti per ogni informazione e chiarimento.
SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA
E' attivo un servizio di bollettazione che consente ai Contribuenti di ricevere automaticamente al proprio indirizzo e-mail, in prossimità delle scadenze di pagamento, il dettaglio dell'imposta dovuta ed i modelli F24 precompilati.
Il servizio può essere richiesto comunicando la propria e-mail all'indirizzo di posta elettronica tributi@sanstino.it
AREA "SERVIZI AL CITTADINO"
Tutti coloro che possiedono immobili nel Comune di San Stino di Livenza possono accedere, previa registrazione, all'area dei "Servizi al Cittadino" dove è possibile visualizzare i propri dati e stampare i modelli F24 precompilati. Si raccomanda di verificare la correttezza degli immobili oggetto di calcolo, segnalando tempestivamente all'Ufficio Tributi eventuali incongruenze.
Accedi all'area Cittadino
CALCOLO IUC
Servizio web che comprende IMU-TASI e permette di calcolare l'imposta e stampare il modello F24.
- 17 GIUGNO 2019 - ACCONTO/UNICA SOLUZIONE
- 16 DICEMBRE 2019 - SALDO
Aliquote anno 2019
Per l'anno 2019 restano confermate le aliquote approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/07/2014:
Aliquote | Descrizione |
---|---|
9,8 | per mille aliquota di base |
4,7 | per mille aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. A queste unità immobiliari si applica altresì la detrazione di € 200,00. |
7,0 | per mille aliquota ridotta per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, concesse in uso gratuito a genitori e/o figli, a condizione che l'occupante dell'immobile abbia ivi stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica. |
Come si paga
PAGAMENTO CON MODELLO F24
- CODICE ENTE: I373
- codici tributo
- codici tributo immobili gruppo D
PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE
CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO
ARROTONDAMENTI E VERSAMENTO MINIMO
- L'importo da pagare va arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo
- Non si effettua il versamento qualora l'imposta complessivamente dovuta sia di importo inferiore a € 12,00.
Approfondimenti
DICHIARAZIONI
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2018, la dichiarazione deve essere presentata entro il 01 luglio 2019.
RIMBORSI
IMMOBILI IN USO GRATUITO A GENITORI E FIGLI
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU in favore delle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli). Le condizioni per usufruire dell’agevolazione sono le seguenti:
- Il Comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato
- Il Comodante deve possedere in Italia (per intero o in percentuale) al massimo due immobili ad uso abitativo, ubicati entrambi nello stesso comune, di cui uno adibito a propria abitazione principale e l’altro concesso in comodato a parenti di primo grado
- L’immobile deve essere utilizzato come abitazione principale del comodatario
- L’immobile non deve essere classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; Condizione indispensabile per il diritto alla riduzione è inoltre che il contratto di comodato, scritto o verbale, sia regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate
ATTENZIONE: a tutte le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado, anche se non rientranti nelle predette condizioni, si applica l’aliquota agevolata del 7 per mille, a condizione che l'occupante dell'immobile abbia ivi stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica.
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
Per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile IMU è ridotta del 50%.
Il regolamento comunale in vigore dal 1° gennaio 2012 stabilisce i criteri per l'applicabilità di questa agevolazione. In particolare è previsto che la riduzione spetta esclusivamente ai fabbricati che necessitino di interventi di restauro/risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia e che si trovino in condizione di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato in precarie condizioni igienico-sanitarie, diroccato, pericolante, fatiscente) o di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con semplici interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione (art. 3 D.P.R. 380/2001).
Per comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità di un immobile è possibile presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 che attesti il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4 del regolamento IMU.
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO
L'IMU dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, ridotta al 75%.
ACCORDO PER IL COMUNE DI SAN STINO
ATTENZIONE: al fine di poter beneficiare delle agevolazioni previste, il Contribuente è tenuto a presentare al Comune la dichiarazione IMU.
RAVVEDIMENTO - RATEIZZAZIONE - COMPENSAZIONE
Con il regolamento comunale per la disciplina delle entrate sono stati ampliati i termini del ravvedimento operoso in caso di omesso o parziale versamento dell'IMU e sono state previste la possibilità di pagamento rateale degli avvisi di accertamento e la compensazione di crediti e debiti nell'ambito dei tributi locali.
REGOLAMENTO IMU E VALORE AREE FABBRICABILI
Data creazione: 09-04-2019 | Data ultima modifica: 16-04-2019