IMU 2019

Cos'è l'IMU

L'IMU, imposta municipale propria, è l'imposta dovuta dai proprietari di immobili ovvero dai titolari di diritti reali di godimento sugli stessi (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie).

Quali immobili devono pagare l'IMU

Immobili SOGGETTI al pagamento dell'IMU:

  • Terreni agricoli (esclusi quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola)
  • Aree fabbricabili
  • Altri fabbricati
  • Abitazioni principali di lusso (classificate in categoria catastale A/1 - A/8 - A/9) e relative pertinenze   

Immobili ESCLUSI dal pagamento dell'IMU:

  • Abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze  
  • Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola 
  • Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola  
ATTENZIONE: Ai sensi della normativa vigente, NON SONO ESENTI dall'IMU le c.d. "PRIME CASE" che non siano anche residenza e dimora abituale del possessore. L'ESENZIONE SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE DECORRE SOLO DALLA DATA DI TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA.

Dove Rivolgersi

Sportello IMU e Servizi Online

Presso l'Ufficio Tributi è possibile effettuare il calcolo dell'imposta dovuta e la stampa dei modelli F24. L'ufficio è inoltre a disposizione dei Contribuenti per ogni informazione e chiarimento.


SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA

E' attivo un servizio di bollettazione che consente ai Contribuenti di ricevere automaticamente al proprio indirizzo e-mail, in prossimità delle scadenze di pagamento, il dettaglio dell'imposta dovuta ed i modelli F24 precompilati.

Il servizio può essere richiesto comunicando la propria e-mail all'indirizzo di posta elettronica tributi@sanstino.it


AREA "SERVIZI AL CITTADINO"

Tutti coloro che possiedono immobili nel Comune di San Stino di Livenza possono accedere, previa registrazione, all'area dei "Servizi al Cittadino" dove è possibile visualizzare i propri dati e stampare i modelli F24 precompilati. Si raccomanda di verificare la correttezza degli immobili oggetto di calcolo, segnalando tempestivamente all'Ufficio Tributi eventuali incongruenze.

Accedi all'area Cittadino


CALCOLO IUC

Servizio web che comprende IMU-TASI e permette di calcolare l'imposta e stampare il modello F24.

Scadenze di pagamento
  • 17 GIUGNO 2019 -  ACCONTO/UNICA SOLUZIONE

  • 16 DICEMBRE 2019 -  SALDO 

Aliquote anno 2019

Per l'anno 2019 restano confermate le aliquote approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/07/2014: 

Aliquote  Descrizione
9,8 per mille aliquota di base
4,7 per mille aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9. A queste unità immobiliari si applica altresì la detrazione di € 200,00.
7,0  per mille aliquota ridotta per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come definite
 dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, concesse in uso gratuito a genitori e/o figli, a condizione che 
l'occupante dell'immobile abbia ivi stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica.


Come si paga


PAGAMENTO CON MODELLO F24

PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE

CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO


ARROTONDAMENTI E VERSAMENTO MINIMO

  • L'importo da pagare va arrotondato all'euro per difetto se la frazione  è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo
  • Non si effettua il versamento qualora l'imposta complessivamente dovuta sia di importo inferiore a € 12,00. 


Approfondimenti

DICHIARAZIONI 
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determimazione dell'imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2018, la dichiarazione deve essere presentata entro il 01 luglio 2019.

RIMBORSI
L'articolo 1, comma 164, della legge n. 296/2006 stabilisce che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni  dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'apposita istanza.
ATTENZIONE: Non è possibile procedere al rimborso qualora il maggior versamento sia relativo ad aree fabbricabili dichiarate dal Contribuente con valore venale superiore ai minimi stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del regolamento comunale IMU.

IMMOBILI IN USO GRATUITO A GENITORI E FIGLI
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU in favore delle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli). Le condizioni per usufruire dell’agevolazione sono le seguenti:
  • Il Comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato
  • Il Comodante deve possedere in Italia (per intero o in percentuale) al massimo due immobili ad uso abitativo, ubicati entrambi nello stesso comune, di cui uno adibito a propria abitazione principale e l’altro concesso in comodato a parenti di primo grado
  • L’immobile deve essere utilizzato come abitazione principale del comodatario
  • L’immobile non deve essere classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; Condizione indispensabile per il diritto alla riduzione è inoltre che il contratto di comodato, scritto o verbale, sia regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate 

ATTENZIONE: a tutte le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado, anche se non rientranti nelle predette condizioni, si applica l’aliquota agevolata del 7 per mille, a condizione che l'occupante dell'immobile abbia ivi stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica.

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
Per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile IMU è ridotta del 50%.
Il regolamento comunale in vigore dal 1° gennaio 2012 stabilisce i criteri per l'applicabilità di questa agevolazione. In particolare è previsto che la riduzione spetta esclusivamente ai fabbricati che necessitino di interventi di restauro/risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia e che si trovino in condizione di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato in precarie condizioni igienico-sanitarie, diroccato, pericolante, fatiscente) o di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con semplici interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione (art. 3 D.P.R. 380/2001).

Per comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità di un immobile è possibile presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 che attesti il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4 del regolamento IMU.  


IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

L'IMU dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, ridotta al 75%.
ACCORDO PER IL COMUNE DI SAN STINO

ATTENZIONE:
al fine di poter beneficiare delle agevolazioni previste, il Contribuente è tenuto a presentare al Comune la dichiarazione IMU.

RAVVEDIMENTO - RATEIZZAZIONE - COMPENSAZIONE

Con il regolamento comunale per la disciplina delle entrate sono stati ampliati i termini del ravvedimento operoso in caso di omesso o parziale versamento dell'IMU e sono state previste la possibilità di pagamento rateale degli avvisi di accertamento e la compensazione di crediti e debiti nell'ambito dei tributi locali.


REGOLAMENTO IMU E VALORE AREE FABBRICABILI

Data creazione: 09-04-2019    |    Data ultima modifica: 16-04-2019

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