IMU 2018

L'Ufficio Tributi è a disposizione dei contribuenti per il calcolo dell'imposta dovuta e per la stampa dei modelli F24. Il calcolo può essere richiesto anche via e-mail. 

Servizi Online

Tutti coloro che possiedono immobili nel Comune di San Stino di Livenza possono accedere, previa registrazione, all'area dei "Servizi al Cittadino" dove è possibile visualizzare i propri dati e stampare i modelli F24 precompilati. Si raccomanda di verificare la correttezza degli immobili oggetto di calcolo, segnalando tempestivamente all'Ufficio Tributi eventuali incongruenze.
 
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Chi deve pagare l'IMU

Sono SOGGETTI al pagamento dell'IMU:

  • Terreni agricoli (esclusi quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola)
  • Aree fabbricabili
  • Altri fabbricati
  • Abitazioni principali di lusso (classificate in categoria catastale A/1 - A/8 -A/9) e relative pertinenze   


Sono ESCLUSI dal pagamento dell'IMU:

  • Abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze  
  • Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola 
  • Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola  

ATTENZIONE:
Ai sensi della normativa vigente, NON SONO ESENTI dall'IMU le c.d. "PRIME CASE" che non siano anche residenza e dimora abituale del possessore. L'ESENZIONE DECORRE SOLO DALLA DATA DI TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA.

Dove Rivolgersi

Come si paga

CALCOLO IMU 2018

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Modalità di pagamento con modello F24

codice comune "I373"

SCADENZE DI PAGAMENTO

  • 18 GIUGNO 2018 -  acconto/unica soluzione*
    (*la scadenza dell'acconto è il 16 giugno ma, cadendo di sabato, viene rinviata al 18 giugno)
  • 17 DICEMBRE 2018 -  saldo* 
    *la scadenza del saldo è il 16 dicembre ma, cadendo di domenica, viene rinviata al 17 dicembre)

ALIQUOTE ANNO 2018

Per l'anno 2018 restano confermate le aliquote approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/07/2014: 

Aliquote  Descrizione
9,8 per mille aliquota di base
4,7 per mille aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9. A queste unità immobiliari si applica altresì la detrazione di € 200,00.
7,0  per mille aliquota ridotta per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come definite
 dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, concesse in uso gratuito a genitori e/o figli, a condizione che 
l'occupante dell'immobile abbia ivi stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica.

Dichiarazioni 

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2017, la dichiarazione deve essere presentata entro il 02 luglio 2018.  Modello dichiarazione IMU  Istruzioni per la compilazione 
 

Rimborsi

L'articolo 1, comma 164, della legge n. 296/2006 stabilisce che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni  dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'apposita istanza (modello di domanda). 
 

Approfondimenti

IMMOBILI IN USO GRATUITO A GENITORI/FIGLI

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU in favore delle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli).< Le condizioni per usufruire dell’agevolazione sono le seguenti: - Il Comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; - Il Comodante deve possedere in Italia (per intero o in percentuale) al massimo due immobili ad uso abitativo, ubicati entrambi nello stesso comune, di cui uno adibito a propria abitazione principale e l’altro concesso in comodato a parenti di primo grado;
- L’immobile deve essere utilizzato come abitazione principale del comodatario; - L’immobile non deve essere classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; Condizione indispensabile per il diritto alla riduzione è inoltre che il contratto di comodato, scritto o verbale, sia regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.  N.B.: a tutte le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado, anche se non rientranti nelle predette condizioni, si applica l’aliquota agevolata del 7 per mille. 

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
Per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile IMU è ridotta del 50%.
Il regolamento comunale in vigore dal 1° gennaio 2012 stabilisce i criteri per l'applicabilità di questa agevolazione. In particolare è previsto che la riduzione spetta esclusivamente ai fabbricati che necessitino di interventi di restauro/risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia e che si trovino in condizione di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato in precarie condizioni igienico-sanitarie, diroccato, pericolante, fatiscente) o di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con semplici interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione.

Per comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità di un immobile è possibile presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 che attesti il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4 del regolamento IMUNote e chiarimenti Modello dichiarazione 

RAVVEDIMENTO - RATEIZZAZIONE - COMPENSAZIONE

Data creazione: 12-02-2018    |    Data ultima modifica: 08-04-2019

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