IMU 2017

L'Ufficio Tributi è a disposizione dei contribuenti per il calcolo dell'imposta dovuta e per la stampa dei modelli F24. Il calcolo può essere richiesto anche via e-mail. 
SERVIZIO ONLINE
Tutti coloro che possiedono immobili nel Comune di San Stino di Livenza possono accedere, previa registrazione, all'area dei "Servizi al Cittadino" dove è possibile visualizzare i propri dati e stampare i modelli F24 precompilati. Si raccomanda di verificare la correttezza degli immobili oggetto di calcolo, segnalando tempestivamente all'Ufficio Tributi eventuali incongruenze.

Chi deve pagare l'IMU

 
Sono SOGGETTI al pagamento dell'IMU:
- Terreni agricoli (esclusi quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola)
- Aree fabbricabili
- Altri fabbricati
- Abitazioni principali di lusso (classificate in categoria catastale A/1 - A/8 -A/9) e relative pertinenze   
Sono ESCLUSI dal pagamento dell'IMU:
- Abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze  
- Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola 
- Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola  


Dove Rivolgersi

Come si paga 

 SCADENZE DI PAGAMENTO
  • 16 GIUGNO 2017 -  acconto/unica soluzione
  • 18 DICEMBRE 2017 - saldo* (*la scadenza del saldo è il 16 dicembre ma cadendo di sabato viene rinviata al 18 dicembre)

ALIQUOTE ANNO 2017
Per l'anno 2017 restano confermate le aliquote approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/07/2014: 

9,8            per mille aliquota di base

4,7            per mille aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali
                 A/1, A/8 e A/9. A queste unità immobiliari si applica altresì la detrazione di € 200,00.

7,0           per mille aliquota ridotta per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come definite
                dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, concesse in uso gratuito a genitori e/o figli, a condizione che 
                l'occupante dell'immobile abbia ivi stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica.

MODALITÀ DI PAGAMENTO PAGAMENTO CON MODELLO F24
codice comune "I373"
CODICI TRIBUTO
CODICI TRIBUTO IMMOBILI GRUPPO D PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE 
DECRETO DI APPROVAZIONE DEL MODELLO DI BOLLETTINO

ARROTONDAMENTI
L'importo da pagare va arrotondato all'euro per difetto se la frazione  è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.


VERSAMENTO MINIMO
Non si effettua il versamento qualora l'imposta complessivamente dovuta sia di importo inferiore a € 12,00. 

DICHIARAZIONI 

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2016, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2017.  Modello dichiarazione IMU  Istruzioni per la compilazione 

Approfondimenti

IMMOBILI IN USO GRATUITO A GENITORI/FIGLI
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU in favore delle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli).
Le condizioni per usufruire dell’agevolazione sono le seguenti:
- Il Comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
- Il Comodante deve possedere in Italia (per intero o in percentuale) al massimo due immobili ad uso abitativo, ubicati entrambi nello stesso comune, di cui uno adibito a propria abitazione principale e l’altro concesso in comodato a parenti di primo grado;
- L’immobile deve essere utilizzato come abitazione principale del comodatario;
- L’immobile non deve essere classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
Condizione indispensabile per il diritto alla riduzione è inoltre che il contratto di comodato, scritto o verbale, sia regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
 N.B.: a tutte le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado, anche se non rientranti nelle predette condizioni, si applica l’aliquota agevolata del 7 per mille. 
 

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
Per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile IMU è ridotta del 50%.
Il regolamento comunale in vigore dal 1° gennaio 2012 stabilisce i criteri per l'applicabilità di questa agevolazione. In particolare è previsto che la riduzione spetta esclusivamente ai fabbricati che necessitino di interventi di restauro/risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia e che si trovino in condizione di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato in precarie condizioni igienico-sanitarie, diroccato, pericolante, fatiscente) o di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con semplici interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione.

Per comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità di un immobile è possibile presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 che attesti il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4 del regolamento IMUNote e chiarimenti Modello dichiarazione 

RAVVEDIMENTO - RATEIZZAZIONE - COMPENSAZIONE 
Estratto regolamento entrate - Modello compensazione tributi 

Data creazione: 09-05-2017    |    Data ultima modifica: 13-02-2019

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