Immobili SOGGETTI al pagamento dell'IMU:
- Terreni agricoli (esclusi quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola)
- Aree fabbricabili
- Altri fabbricati
- Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola
- Abitazioni principali di lusso (classificate in categoria catastale A/1 - A/8 - A/9) e relative pertinenze)
Immobili ESCLUSI dal pagamento dell'IMU:
- Abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze
- Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola
- "Beni merce" ovvero fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
DOVE RIVOLGERSI
Sportello IMU e Servizi Online
Presso l'Ufficio Tributi, previo appuntamento, è possibile effettuare il calcolo dell'imposta dovuta e la stampa dei modelli F24. L'ufficio è inoltre a disposizione dei Contribuenti per ogni informazione e chiarimento.
SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA
E' attivo un servizio di bollettazione che consente ai Contribuenti di ricevere automaticamente al proprio indirizzo e-mail, in prossimità delle scadenze di pagamento, il dettaglio dell'imposta dovuta ed i modelli F24 precompilati.
Il servizio può essere richiesto comunicando la propria e-mail all'indirizzo di posta elettronica tributi@sanstino.it
AREA "SERVIZI AL CITTADINO"
Tutti coloro che possiedono immobili nel Comune di San Stino di Livenza possono accedere all'area dei "Servizi al Cittadino" dove è possibile visualizzare i propri dati e stampare i modelli F24 precompilati. Si raccomanda di verificare la correttezza degli immobili oggetto di calcolo, segnalando tempestivamente all'Ufficio Tributi eventuali incongruenze.
Accedi all'area Servizi al Cittadino
CALCOLO IMU
Servizio web che permette di calcolare l'imposta e stampare il modello F24
SCADENZE DI PAGAMENTO
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16 GIUGNO 2023 - ACCONTO/UNICA SOLUZIONE
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16 DICEMBRE 2023 - SALDO
ALIQUOTE ANNO 2023
Per l'anno 2023 restano confermate le aliquote dell'anno 2020 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18.05.2020
Aliquote | Descrizione |
---|---|
0,98% | Aliquota di base |
0,47% | Aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, come definite dall’art. 1, comma 741, lett. b) della legge n. 160/2019 (si applica la detrazione di € 200,00 art. 1, comma 749 legge n. 160/2019) |
0,70% | Aliquota fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, come definite dall’art. 1, comma 741, lett. b) della legge n. 160/2019, concessi in uso gratuito a genitori e/o figli, a condizione che l’occupante dell’immobile abbia ivi stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica |
0,10% | Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale |
REGOLAMENTO IMU
Il regolamento IMU è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 18.05.2020
MODALITA' DI PAGAMENTO
PAGAMENTO CON MODELLO F24
Codice Comune: I373
Codici tributo:
- 3912: IMU abitazione principale (solo per versamenti relativi a categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze)
- 3913: IMU fabbricati rurali ad uso strumentale (solo fabbricati iscritti in categoria D/10 o provvisti di apposita annotazione di ruralità)
- 3914: IMU terreni agricoli
- 3916: IMU aree fabbricabili
- 3918: IMU altri fabbricati (escluse categorie catastali D)
- 3925: IMU immobili gruppo catastale D quota Stato aliquota fino allo 0,76%
- 3930: IMU immobili gruppo catastale D quota Comune aliquota eccedente lo 0,76%
CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO
ARROTONDAMENTI E VERSAMENTO MINIMO
- L'importo da pagare va arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo
- Non si effettua il versamento qualora l'imposta complessivamente dovuta sia di importo inferiore a € 12,00.
Le maggiori somme versate possono inoltre essere compensate con l'IMU od altri tributi locali così come previsto dall'art. 18 del vigente regolamento per la disciplina delle entrate.
L'art. 1, comma 747, della legge 160/2019 prevede una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
VALORE AREE FABBRICABILI
delibera G.C. n. 176/2012